L’ Assicurazione RC Professionale per il Consulente del Lavoro è obbligatoria?
Dal 13 agosto 2013 anche i Consulenti del Lavoro iscritti all’Albo hanno l’obbligo di stipula di un’Assicurazione di responsabilità civile professionale secondo la Legge n. 148/2011.
La polizza professionale è stata introdotta dalla Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012): “il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.
La copertura garantita dall’Assicurazione RC Professionale Consulente del Lavoro riguarda, tutte le richieste di risarcimento avanzate da terzi per errori ed omissioni connesse all’esercizio dell’attività dell’assicurato, con lo scopo di proteggere così anche il suo patrimonio.
Cosa copre
L’Assicurazione RC Consulente del Lavoro tutela tutte le richieste di risarcimento derivanti da danni arrecati ai clienti nello svolgimento della propria attività lavorativa.
Inoltre, possono essere coperte alcune attività nell’ambito dello svolgimento della Professione come:
- Conduzione dei locali;
- Fusioni e acquisizioni;
- Mediatore per la conciliazione delle controversie (D.Lgs. 28/2010);
- Operato dei dipendenti e dei collaboratori;
- Curatore/liquidatore/commissario;
- Trattazione del contenzioso tributario;
- Invio telematico dei dati;
- RCO;
- Perdita documenti;
- Errata gestione di dati personali o in riferimento al codice della privacy;
- Funzione di arbitro in procedimenti extragiudiziali.
La garanzia assicurativa tutela anche l’attività di elaborazione informatizzata dei dati (EDP) svolta per i propri clienti, solo se da Società di cui l’Assicurato sia proprietario, o di cui detenga una quota superiore al 50%.
Retroattività
Tutte le Assicurazioni RC Professionali proposte includono gratuitamente una retroattività di 2 anni e prevedono l’eventuale estensione per un periodo maggiore, fino a renderla illimitata.
Le Compagnie assicurative per retroattività intendono il periodo antecedente la decorrenza della polizza.
L’Assicurato, infatti, può essere coperto anche per errori ed omissioni, di cui sia civilmente responsabile professionalmente parlando, commessi in un periodo precedente la data di stipula del contratto, purché dichiari nel modulo di proposta di non esserne a conoscenza.
Le polizze che offriamo sono “Claims Made” ed all’assicurato è garantita una copertura completa per tutto il periodo di validità dell’assicurazione, anche relativamente ad eventi verificatisi prima della stipula del contratto, a condizione che tali sinistri siano avvenuti dopo la data di Retroattività definita in polizza e siano notificati alla Compagnia per la prima volta nello stesso periodo.
Estensioni
Per tutti i professionisti che svolgono attività accessorie sono previste diverse possibilità di personalizzazione della polizza, alcune estesioni:
- Funzioni di Revisore Contabile di Società;
- Funzioni di Amministratore (membro del c.d.a.);
- Funzioni di Sindaco di Società;
- Visto di Conformità (detto anche visto leggero) e Visto Pesante;
- Estensione per Attività di fusione ed acquisizioni;
- Estensione per società di servizi contabili EDP (come già descritto)
- Estensione all’attività di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela svolta dall’Assicurato per conto di Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
- Estensione all’attività di perito del tribunale;
- Funzioni svolte davanti alle Commissioni Tributarie;
- Libera docenza;
- Estensione ad interruzione e sospensione di attività.
Rinnovo
Le polizze hanno una validità di 12 mesi.
Alcune vengono rinnovate in modo automatico, altre, invece, non prevedono il tacito rinnovo e, all’avvicinarsi della data di scadenza del contratto, sarai contattato da un nostro consulente per il rinnovo.