L’Assicurazione RC Professionale Commercialista è obbligatoria?
Dal 13 Agosto 2013 per i Dottori Commercialisti iscritti all’Albo è obbligatorio stipulare un’ Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale come da Legge n. 148/2011.
Seguendo la Riforma delle Professioni (D.p.r. 137/2012), la polizza professionale è stata pensata e costruita in modo tale da prevedere tutti i possibili problemi e le necessità di ogni singolo professionista, dal giovane commercialista appena abilitato fino agli studi di professionisti misti.
L’obiettivo della Polizza RC Professionale per il Commercialista è quello di tutelare tutti i professionisti, e il loro patrimonio in particolare, iscritti all’Ordine Professionale da danni colposamente e personalmente arrecati a terzi (clienti) nello svolgimento della propria attività professionale.
La Compagnia assicurativa, perciò, si impegnerà a coprire il Commercialista a fronte della somma che è tenuto a pagare come richiesta di risarcimento, in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge.
Cosa copre
L’Assicurazione RC Professionale per i Dottori Commercialisti interviene nel caso in cui il Professionista riceva una richiesta di risarcimento per un danno causato a terzi, ad esempio un cliente, da un errore/omissione risultante dall’esercizio della professione.
In particolare, di seguito ci sono alcune delle attività coperte dalla polizza:
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- Consulenze alle aziende in campo fiscale – tributario;
- Supporto alle aziende nelle fasi di start up o di riorganizzazione;
- Revisione dei bilanci di imprese ed enti pubblici o privati;
- Liquidazione di aziende, patrimoni, o singoli beni;
- Elaborazione dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi;
- Invio telematico dei dati;
- Contabilità dei clienti.
Sono, inoltre, coperti:
- Operato dei dipendenti e dei collaboratori;
- Conduzione dei locali;
- RCO.
Il Visto di Conformità, o Visto Leggero, utile per l’asseverazione dell’IVA e la presentazione dei 730, può essere incluso nella polizza o acquistato separatamente.
Il massimale del visto leggero è di € 3.000.000,00 come da direttive dell’Agenzia delle Entrate, e con l’articolo 6 vengono inserite delle modifiche all’articolo 39 introducendo anche il concetto di Visto Infedele.
Retroattività
Tutte le Assicurazioni RC Professionali Commercialista proposte includono una retroattività di 2 anni e prevedono l’eventuale estensione fino anche a diventare illimitata.
Per retroattività si intende il periodo antecedente la data di decorrenza della polizza.
L’Assicurato, infatti, può essere coperto anche per errori ed omissioni, di cui sia civilmente responsabile professionalmente parlando, commessi in un periodo precedente la data di stipula del contratto, purché dichiari nel modulo di proposta di non esserne a conoscenza.
Le polizze sono“Claims Made” all’assicurato è garantita una copertura completa per tutto il periodo di validità dell’assicurazione, anche relativamente ad eventi verificatisi prima della stipula del contratto, a condizione che tali sinistri siano avvenuti dopo la data di Retroattività definita in polizza e siano notificati alla Compagnia per la prima volta nello stesso periodo.
Pertanto, è consigliabile acquistare polizze con retroattività superiore ai 2 anni già previsti così da essere tutelati anche per errori commessi nel periodo ancora antecedente.
Queste polizze sono particolarmente adatte a difendere il patrimonio di un professionista perchè spesso la data della condotta colposa e quella della richiesta di risarcimento possono non combaciare.
Il Commercialista può personalizzare la polizza, se desidera, chiedendo l’estensione della copertura assicurativa per le seguenti attività:
- Funzioni Sindaco e Revisore dei Conti;
- Estensione per il Visto Leggero di conformità (D.M. 164/99 – L. 102/2009);
- Estensione per il Visto Pesante ( Certificazione tributaria );
- Funzioni di Amministratore (membro del c.d.a.);
- Attività per società di servizi contabili EDP;
- Attività di fusione ed acquisizioni;
- Attività di assistenza fiscale per conto dei CAF;
- Attività di perito del tribunale;
- Funzioni svolte davanti alle Commissioni Tributarie;
- Attività di libera docenza;
- Interruzione e sospensione di attività;
- Attività di Amministratore di condomini.
Rinnovo
Le polizze hanno una validità di 12 mesi.
Alcune vengono rinnovate in modo automatico, altre, invece, non prevedono il tacito rinnovo e, all’avvicinarsi della data di scadenza del contratto, sarai contattato da un nostro consulente per il rinnovo.