L’ Assicurazione RC Professionale per Amministratore di Condominio è obbligatoria?
L’Amministratore di Condominio è obbligato a stipulare un’Assicurazione RC Professionale solo a seguito di esplicita richiesta da parte dell’assemblea condominiale.
L’obbligatorietà è stata introdotta dalla Riforma del Condominio (legge n. 220 dell’11 dicembre 2012) entrata in vigore il 18 giugno 2013 che ha stabilito, qualora sia avanzata richiesta, che il professionista è tenuto a stipulare un’apposita polizza di responsabilità civile per l’esercizio dell’attività.
Questo è quanto prevede il nuovo art. 1129 del codice civile, così come modificato dalla riforma.
Non essendo l’Amministratore di Condominio un professionista iscritto ad un ordine, il legislatore ha preferito non far sussistere l’obbligo, presente per le altre professioni di tipo ordinistico, anche se la riforma sottolinea l’importanza della stipula di un’assicurazione adeguata per la tutela del condominio.
Nella riforma non è tuttavia definita con chiarezza quale sia la maggioranza che, riunita, possa vincolare l’Amministratore alla stipula dell’Assicurazione Professionale.
Di conseguenza vale quanto prestabilito dal Codice Civile: la maggioranza necessaria è quella costituita dagli intervenuti con un numero di voti pari ad almeno un terzo dei millesimi.
Qualora l’Amministratore dovesse rifiutarsi o temporeggiare nella stipula della Polizza Professionale, l’assemblea può far decadere il suo mandato.
L’obiettivo dell’Assicurazione RC Professionale per l’Amministratore di Condominio è quello di tenere indenne il patrimonio del professionista dalla richieste di risarcimento, avanzate durante il periodo di validità della polizza, derivanti da eventuali errori professionali e/o danni da essi derivanti procurati a terzi (clienti), di cui sia riconosciuto civilmente responsabile ai sensi di legge, nell’esercizio dell’attività professionale.
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Cosa copre
L’Assicurazione RC Professionale in oggetto copre tutte le attività svolte dall’ Amministratore di Condominio, purchè richiamate in polizza, come ad esempio:
- Gestione e cura del condominio, nonché osservare e far osservare il regolamento condominiale;
- Gestione, riscossione nonchè stipulazione e/o amministrazione dei canoni mensili;
- Riscossione delle spese condominiali e gestione del Conto Corrente Condominiale per il pagamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e dei servizi comuni quali Luce, Acqua, Gas;
- Gestione di pratiche amministrative nei confronti degli Uffici Pubblici con esclusione delle Richieste di Risarcimento derivanti da omissioni e/o ritardi di pagamento nei confronti di Enti Pubblici;
- Danni causati a terzi a seguito dell’espletamento di incarichi di natura giudiziale;
- Negligenze, errori ed omissioni dei Collaboratori e/o Dipendenti.
Retroattività
Per retroattività si intende il periodo antecedente la data di decorrenza della polizza.
L’Assicurato, infatti, può essere coperto anche per errori ed omissioni, di cui sia civilmente responsabile in termini professionali, commessi in un periodo precedente la data di stipula del contratto, purché dichiari nel modulo di proposta di non esserne a conoscenza.
Si può estendere la garanzia di retroattività fino a renderla illimitata.
La polizza è “Claims Made” quindi all’assicurato è garantita una copertura completa per tutto il periodo di validità dell’assicurazione, anche relativamente ad eventi verificatisi prima della stipula del contratto, a condizione che tali sinistri siano avvenuti dopo la data di Retroattività definita in polizza e siano notificati alla Compagnia per la prima volta nello stesso periodo.
Estensioni
L’Assicurazione RC Professionale Amministratore di Condominio è flessibile ed è possibile inserire in fase di preventivazione diverse estensioni in base alle esigenze del cliente.
Le principali estensioni sono:
- Estensione Codice Privacy, nel caso l’assicurato possa essere responsabile di una perdita causata a terzi, compresi i clienti, dovuta all’errato trattamento di dati personali;
- Estensione decreto legislativo n.81 9/04/08 nel caso l’assicurato possa essere responsabile di una perdita causata a terzi, compresi i clienti, riconducibile agli incarichi assunti ai sensi del Decreto Legge 09/04/08 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Rinnovo
Le polizze hanno una validità di 12 mesi.
Alcune vengono rinnovate in modo automatico, altre, invece, non prevedono il tacito rinnovo e, nell’avvicinarsi alla data di scadenza del contratto, sarai contattato da un nostro consulente per rinnovare la copertura.