L’Assicurazione RC Professionale Agente di Commercio è obbligatoria?
Mentre per tutti i liberi professionisti solo nell’Agosto 2013 (legge n. 148/11 e n. 27/12) è diventata obbligatoria la sottoscrizione di una polizza di responsabilità civile professionale, per gli Agenti di Commercio tale obbligo sussiste sin dal 2001.
Infatti, la Legge 57/2001 impone a coloro che sono iscritti al ruolo di mediatori presso le Camere di Commercio la stipula di un’assicurazione sulla responsabilità civile proprio per coprire i rischi professionali e tutelare i clienti da comportamenti sbagliati ed errori commessi nell’attività di mediazione.
L’art. 18 della suddetta legge apporta le seguenti modifiche all’art. 3 della legge 3 febbraio 1989 n 39:
La copertura garantita dall’Assicurazione RC Professionale Agente di Commercio riguarda, infatti, tutte le richieste di risarcimento avanzate da terzi (clienti) per fatti e circostanze originate da errori ed omissioni commesse dall’assicurato nell’esercizio dell’attività professionale, proteggendo così il suo patrimonio.
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Che cosa copre
L’Assicurazione RC Professionale Agente di Commercio copre tutte le richieste di risarcimento derivanti da danni arrecati a terzi (clienti) nello svolgimento dell’attività di Agente di Commercio così come normata dalla Legge n. 57 del 05/03/2001 e successive integrazioni.
Alcune delle attività coperte dall’RC Professionale:
- compravendita e permuta di immobili
- stipula di contratti d’affitto, amministrazione di patrimoni immobiliari
- conduzione dei locali adibiti all’attività.
- attività di stime e perizie accessorie all’attività principale
- istruzione di pratiche relative a finanziamenti e mutui
La garanzia comprende inoltre:
- le perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti purchè non derivanti da rapino furto o incendio.
- fatto colposo o doloso di dipendenti o collaboratori.
Retroattività
Tutte le Assicurazioni RC Professionali proposte includono una retroattività di 2 anni che è estendibile fino a diventare illimitata.
Per retroattività si intende il periodo antecedente la data di decorrenza della polizza.
L’Assicurato, infatti, può essere coperto anche per errori ed omissioni, di cui sia civilmente responsabile in termini professionali, commessi in un periodo precedente la data di stipula del contratto, purché dichiari nel modulo di proposta di non esserne a conoscenza.
Le nostre polizze sono “Claims Made” ed all’assicurato è garantita una copertura completa per tutto il periodo di validità dell’assicurazione, anche relativamente ad eventi verificatisi prima della stipula del contratto, a condizione che tali sinistri siano avvenuti entro la data di retroattività definita in polizza e siano notificati alla Compagnia per la prima volta nello stesso periodo.
Ciò è importante, soprattutto per l’attività professionale dove può trascorrere molto tempo tra una condotta colposa e la sua scoperta.
Rinnovo
Le nostre polizze hanno una validità di 12 mesi.
Alcune vengono rinnovate in modo automatico, altre, invece, non prevedono il tacito rinnovo e, nell’avvicinarsi alla data di scadenza del contratto, sarai contattato da un nostro consulente per rinnovare in modo semplice e veloce.