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Polizza Assicurativa dei Danni Catastrofali per le Società



Oggetto della Copertura

Il contratto assicura i beni materiali iscritti nelle immobilizzazioni dell'attivo di bilancio, in particolare:

  • Terreni e fabbricati

  • Impianti e macchinari

  • Images from Freepik Richiedi preventivo

    Attrezzature industriali e commerciali

Obbligo di Copertura e Normativa
A partire dal 31 marzo 2025, le imprese prive di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge non potranno ricevere erogazioni pubbliche per eventi calamitosi. L'obbligo, inizialmente fissato al 31 dicembre 2024 dalla Legge di Bilancio 2024, è stato posticipato con il Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in Legge 21 febbraio 2025, n. 15. Inoltre, il Decreto n. 18 del 30 gennaio 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le modalità operative dell’assicurazione per rischi catastrofali.

Beni Assicurati e Tipologia di Copertura
La normativa stabilisce che la polizza deve coprire:

  • Terreni

  • Fabbricati, comprensivi di impianti, installazioni, cancelli, recinzioni, fognature e parti comuni

La copertura assicurativa deve includere tutti i danni alle immobilizzazioni derivanti direttamente dagli eventi calamitosi definiti nel contratto. L’Articolo 3 del decreto definisce con precisione i fenomeni coperti:

  • Alluvioni, inondazioni ed esondazioni, considerati un unico evento se avvenuti entro 72 ore dalla prima manifestazione

  • Eventi sismici, con copertura per beni situati in aree individuate dalle autorità e registrate dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV

  • Frane, considerate un unico evento se verificatesi entro 72 ore dalla prima manifestazione

Non rientrano tra gli eventi catastrofali gli incendi, a meno che non siano diretta conseguenza di un evento assicurato.

Franchigie e Massimali di Indennizzo
Gli articoli 6 e 7 del decreto disciplinano le franchigie e i massimali di indennizzo:

  • Franchigia: fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la franchigia massima è del 15% del danno indennizzabile; oltre tale valore, è negoziabile tra le parti

  • Massimali di Indennizzo:

    • Fino a 1 milione di euro: nessun limite di indennizzo

    • Da 1 a 30 milioni di euro: copertura minima del 70%

    • Oltre i 30 milioni di euro: massimale negoziabile tra le parti


Conclusione
Dal 2025, lo Stato trasferisce alle compagnie assicurative l'onere di risarcire le imprese per i danni derivanti da eventi calamitosi, sotto la supervisione di IVASS e CONSAP. Sebbene le franchigie e i massimali rendano il rischio sostenibile per le compagnie assicurative, resta da valutare l’impatto sui bilanci delle imprese italiane.

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